Come funziona la cancellazione delle ipoteche

Un’ ipoteca è qualcosa che probabilmente almeno una volta nella vita è capitato a tutti di dover fare. Si tratta in poche parole di una garanzia che si fornisce ad un creditore (solitamente una banca), che serve ad assicurare, in caso di insolvenza, un rientro economico all’ente che ha erogato il prestito. Una volta esaurito il prestito come si fa però ad eseguire la cancellazione dell’ipoteca in modo da estinguerla completamente e non ritrovarsi in futuro con brutte sorprese? È quello che, a grandi linee, cercheremo di spiegarvi in questo articolo.

Secondo la legge italiana i casi in cui può avvenire la cancellazione di un’ ipoteca sono due: Quando c’è il consenso del creditore siglato tramite atto notarile o qualora l’ estinzione dell’ipoteca fosse ordinata tramite sentenza. Con la legge Bersani (legge n. 40/2007) e più nello specifico l’articolo 40 bis del testo unico bancario, il legislatore asserisce che in alcuni casi, le cancellazioni possono essere gestite in un rapporto diretto tra banca e Uffici dei Registri Immobiliari, senza il necessario intervento del notaio (che resta comunque possibile, su richiesta degli interessati).

Questa semplificazione aiuta enormemente il processo di cancellazione dell’ ipoteca semplificandone i passaggi per ambo le parti coinvolte. È bene però ricordare al lettore che, nonostante il notaio non sia indispensabile, è sempre bene chiedere una consultazione per assicurarsi di svolgere le pratiche necessarie nel pieno rispetto delle norme vigenti che spesso subiscono aggiornamenti.

Da precisare inoltre che la suddetta cancellazione dell’ ipoteca semplificata si applica anche a:

  • ai mutui non fondiari;
  • ai finanziamenti diversi dai mutui, fondiari e non fondiari;
  • ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti;
  • ai finanziamenti concessi, oltre che da banche, da altri intermediari finanziari.